Proroghe scadenze documenti

PROROGHE SCADENZA DOCUMENTI

 

Aggiornamento 13.08.2020

Una circolare dalla Motorizzazione civile del 13 agosto ha fatto chiarezza sulle proroghe dei documenti in scadenza nell’anno 2020. Nello specifico: 

Patenti di guida in scadenza dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono valide fino al 31 dicembre 2020. (sul territorio nazionale)

Fogli rosa. Se la scadenza del periodo valido per sostenere l’esame ricade tra il 31 gennaio e il 15 ottobre, il periodo viene esteso fino al 13 gennaio 2021.

I Certificati medici che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (al momento il 15 ottobre2020)

 

Per saperne di più leggi qui l’articolo

 


Aggiornamento 30.04.2020

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato una circolare in merito alla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Comunichiamo inoltre che il corso di rinnovo CQC di maggio è posticipato a data da destinarsi, appena avremo notizie sulla riapertura e modalità di ripresa delle attività ve lo comunicheremo.

Scarica qui la circolare

 


 

PATENTE 31 .08.2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

 

REVISIONE 31.10.2020

In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DIDENTITÀ 31 .08.2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 104 Decreto Legge 18dei 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

 

FOGLIO ROSA 30.06.2020

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

Art. 1 c. 2 MIT – Decreto Dirigenziale 1 O marzo 2020, prot. n. 50

 

CQC 30.06.2020

Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020

 

CFP 30.06.2020

l certificati di fom1azione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 912020

 

PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (comm. medica) 30.06.2020

Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 20 10, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 108 del11.03.2020